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Testo integrale del decreto Irpef (Dl n. 66 del 24 aprile 2014)

lentepubblica.it • 28 Aprile 2014

TITOLO I
Riduzioni di imposte e norme fiscali

Capo I
Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

Art. 1 (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno
2015 e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine
di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo
fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa
pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l),
sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è
riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il
credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d’imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito
eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito
di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal
fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute
disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti
per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del
presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del
presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del
credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD).
6. L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle
gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua
qualità di sostituto d’imposta.
7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa, al fine di
consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2 (Disposizioni in materia di IRAP)
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole “l’aliquota del 3,9 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “l’aliquota del 3,50 per cento”;
b) all’articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “l’aliquota del 4,20 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“l’aliquota del 3,80 per cento”;
2) alla lettera b), le parole “l’aliquota del 4,65 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“l’aliquota del 4,20 per cento”;
3) alla lettera c), le parole “l’aliquota del 5,90 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“l’aliquota del 5,30 per cento”;
c) all’articolo 45, comma 1, le parole “nella misura dell’1,9 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “nella misura del 1,70 per cento”.
2. Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto,
rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole “fino
ad un massimo di un punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali”.
4. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote
previste dal comma 1 del presente articolo.
Capo II
Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni
fiscali
Art. 3 (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)
Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono
stabilite nella misura del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-
bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto
maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli
undici ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per
cento dell’ammontare realizzato.»;
b) all’articolo 6, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per
cento dell’ammontare realizzato.»;
c) all’articolo 7, comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente
comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro
ammontare.».
6. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi
di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico
realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.
7. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali,
anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai
premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri
proventi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad
effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all’articolo 3 del citato decreto alla data
del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della
scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli
similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore
del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri
proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine
stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a
decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura
dell’aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio
2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi
realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si
applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-
quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014,
con le seguenti modalità:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre
2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno
2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del
medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati
maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1°
luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31
dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012
e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461. L’imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è
versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai
sensi dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
o dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei
titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze
relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del
20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’opzione
di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale
data; l’imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L’ammontare
del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
2014. Nel caso di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l’opzione è resa
mediante apposita comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende
a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione,
posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta
sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista
dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio delle opzioni
di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento
del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di
minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate in sede di applicazione dell’imposta dovuta a seguito dell’esercizio delle
suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel
comma 2, lettere a) e b).
Art. 4 (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147)
Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono
stabilite nella misura del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-
bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto
maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.
4. All’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli
undici ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per
cento dell’ammontare realizzato.»;
All’articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
9. All’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: “e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole:
“e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
10. All’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: “e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
11. Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal
seguente: “Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
12. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal
seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2013, per effetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle
quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle
quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del
valore nominale, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest’ultimo
valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d’imposta.”.
Art. 5 (Modifiche all’art. 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91)
Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole “20 aprile 2014” sono sostituite
dalle seguenti: “15 luglio 2014”, le parole “1° maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti
“1° agosto 2014” e le parole “33 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “23 milioni”.

Capo III
Contrasto all’evasione fiscale
Art. 6 (Strategie di contrasto all’evasione fiscale)

Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e di
rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto
all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli
attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che
a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti,
come effetto delle misure e degli interventi definiti.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di
ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione
internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto
all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2
miliardi di euro di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno
2013.
Art. 7 (Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
così come modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
applicano fino all’annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate
dell’anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed
effettivamente incassate nell’anno 2013 derivanti dall’attività di contrasto all’evasione
fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal
2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

TITOLO II
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

Capo I
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
servizi)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto
legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il
ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi e l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e
modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita
la Conferenza unificata, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni
interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 46
del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. All’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente: “6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia
sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore,
per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città
metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a decorrere dal 2015. Per le
amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui
all’articolo 50
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4,
lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da
determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di
riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più
ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.
In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si
applicano le disposizioni dell’articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese
indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province
autonome è effettuata con le modalità di cui all’articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città
metropolitane è effettuata con le modalità di cui all’articolo 47.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo loro assegnato
ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli
importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno
facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’
fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30
giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza
alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. Il recesso è comunicato
all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al
comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al
fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività,
stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di
centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina
europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o
fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla
lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai
prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8,
lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della
responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque
non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 4.
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono
rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in
misura non inferiore a 400 milioni di euro per l’anno 2014 che concorrono alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell’economia e delle
finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati
sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo
periodo. Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo
periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di
cui all’articolo 536 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento)
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte
Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di
committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
richiedono all’Autorità l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il
carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti
significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche
territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della
domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e’ istituito il Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1,
comma 7, all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai
sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al
soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il
decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del
presente comma.
4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito
dal seguente:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di
costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto
previsto all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111,
nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei
costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le
attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014,
attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione
dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli
di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché
pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione
dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in
tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale
di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata
sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi
di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per l’aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti
aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro
per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di
cui all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni
2012 e 2013, sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il
potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle
attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A
tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
Art. 10 (Attività di controllo)
(Attività di controllo)
1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi sono
attribuiti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che
li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità:
a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello
Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto
pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a)
e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle
amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle
predette funzioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi
entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali
dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013
e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall’emanazione del
decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi
relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma
25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all’Osservatorio dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture:
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30
settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia
di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30
settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di
cui all’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata
presentata una sola offerta valida.
5. Con deliberazione dell’Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e
individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di
remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del
servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione
di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per
cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia
sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni
vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di
importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui
siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il
saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento
anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo
rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal
senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad
ogni effetto.
Art. 12 (Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei
titoli)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adegua l’articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5
dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle
giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva
maturazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle prerogative previste
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione
dell’andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del
risparmio.
Capo II
Amministrazione sobria
Sezione I
Spese di personale
Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle
società partecipate)
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente
della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A
decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-
bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti
retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le
seguenti: “, con gli enti pubblici economici”;
b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle
autorità amministrative indipendenti e”;
c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono
sostituite dalle seguenti “ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle
predette amministrazioni”;
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di
cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio
ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e
per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti
del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e
in particolare le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall’anno
2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa
complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il
personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale
del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni
di euro, e all’1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di
euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti
del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali
contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce
l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con
spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,1% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell’anno 2012, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori
risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Sezione II
Efficientamento e riorganizzazione
Art. 15 (Spesa per autovetture)
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere
derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in
essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali
svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla
rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero. I contratti di locazione o noleggio in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative
risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e dall’articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio
ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna
amministrazione centrale dello Stato.
Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)
1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un
obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l’anno 2014. Gli
importi sono determinati secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 428, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-
legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.
50.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei
Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell’economia e delle finanze
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da
ridurre per la realizzazione dell’obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli
importi di cui al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni
della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti
dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi
decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa
di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il
termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono
trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è
ridotta di euro 28.354.930 per l’anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per
l’anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono
versate per l’importo di 29.126.428 euro all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno
stesso.
6. Nelle more di un’organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’anno
2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l’indennità di diretta
collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per
cento prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per
cento.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8
milioni di euro per l’anno 2014.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 71, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l’Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma
di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
9. Nell’ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
Commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare
all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio
2014.
Sezione III
Riduzione dei costi degli apparati politico istituzionali
Art. 17 (Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa
pubblica)
1. Per l’anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente
deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei
deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all’entrata del
bilancio dello Stato.
2. Per l’anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5
milioni di euro.
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’anno 2014,
relative all’avanzo di gestione dell’anno 2012 per l’importo di euro 4.532.000, restano
acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 18 (Abolizione di agevolazioni postali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe postali
agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all’articolo 12,
comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse.
Art. 19 (Riduzione dei costi della politica nei comuni, nelle province e nelle
città metropolitane )
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
“150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città
metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2014, a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito
del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le
Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le
modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.”
Art. 20 (Società partecipate)
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa
pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, 1° comma,
n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici
economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi
gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel
calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai
sensi del presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di
conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l’anno
2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a
distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per
cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo
comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società
provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa
conseguiti, al netto dell’eventuale acconto erogato.
4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno
degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei
dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti
l’ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti
commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone
evidenza nella propria relazione al bilancio d’esercizio, con descrizione delle misure di
contenimento adottate.
7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati
del capitale.
Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)
1. All’articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) l’informazione pubblica a livello
nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);”;
b) il comma 3 è soppresso.
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi
regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della
società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell’efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell’ambito
delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo
modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la
continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che
determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui
all’articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotte, per l’anno 2014, di euro 150 milioni.
Capo III
Trasferimenti e sussidi
Art. 22 (Riduzione delle spese fiscali)
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite
dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il
coefficiente di redditività del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui
redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione
di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in
maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni
di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come
risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo
precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma
17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 23 (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società
controllate dalle amministrazioni locali)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
Commissario straordinario di cui all’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014
predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e
delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse
nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
individuando in particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra
indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle
rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri
operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale
privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
Capo V
Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione
Art. 24 (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da
parte delle pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “b) verifica la congruità del canone degli
immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato” sono
inserite le seguenti: “che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di
proprietà pubblica presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia
del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”.
2. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l’ottavo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di
inadempimento dei predetti obblighi, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.”;
b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:
“222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30
giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare,
oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l’utilizzo degli immobili
pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti
in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una
riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi
utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui
al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani
di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all’Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60
giorni dalla presentazione del piano, l’Agenzia del demanio comunica al Ministero
dell’economia e delle finanze e all’amministrazione interessata i risultati della verifica. In
caso tale verifica risulti positiva, l’Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi
individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non
venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal
presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati
dall’Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l’acquisto di beni e servizi dell’amministrazione inadempiente, al fine di
garantire i risparmi attesi dall’applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le
occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla
realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell’Agenzia del
demanio.”
3. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime Amministrazioni
comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite
all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso
governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché
l’ammontare dei relativi oneri.”;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il piano generale può essere oggetto
di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l’Agenzia ha stipulato accordi
quadro ai sensi del comma 5.”;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’Agenzia del demanio, al fine di
progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli
interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6,
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati
nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di
società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri”.
4. All’articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole “1° gennaio 2015” sono sostituite con le parole “1° luglio 2014”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,
le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare
misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non
inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della presente disposizione.”.
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell’art. 5, comma 1, della legge
15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi
assimilabili;
b) per l’archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale
le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Capo VI
Digitalizzazione
Art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica)
1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento
del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data,
sentita la Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli
obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al
comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni
riportano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche,
interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e
ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture
elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.
Art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della
stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto
giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte
dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può
comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di
cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;
b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di
committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione
decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque,
quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è
effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica
e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di
cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”
TITOLO III
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
CAPO I
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi
di pagamenti
Art. 27 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
Dopo l’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti,
i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1, i
dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio
2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione
ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di
pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative
a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il
sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo
2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai
commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche
comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i
dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e
appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente,
sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni
pubbliche, contestualmente all’ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente
sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi
ai formati previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti
nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni
pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della
certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma
4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle
amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo
di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle
predette procedure.
9. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l’anno 2014.”.
2. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 31
a) al primo periodo, le parole: “le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio
sanitario nazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le pubbliche amministrazioni, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del
bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali
centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ferma restando l’attivazione da parte del
creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o il diniego
non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica
amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di
personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento”.
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: “La certificazione deve indicare
obbligatoriamente la data prevista di pagamento, che non può superare i dodici mesi dalla
data di rilascio della certificazione da parte dell’amministrazione pubblica debitrice. Le
certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’amministrazione
con l’apposizione della data prevista per il pagamento”.
Art. 28 (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)
1. All’articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il
quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le modalità e la
tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai
pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni
a seguito dell’estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle
stesse pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

CAPO II
Strumenti per favorire l’estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Art. 29 (Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)
(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)
1. Al comma 9 dell’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo:
«Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì
attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle
precedenti istanze.»
Art. 30 (Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale)
1. All’articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in
bilancio in data successiva”, sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli contenuti nel piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti.”
Art. 31 (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società
partecipate)
1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali,
la dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno
2014 di 2.000 milioni di euro.
2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei
propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31
dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato –
città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al
comma 1.La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli
stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei
confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente
locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle
anticipazioni di cui al presente articolo e all’articolo 32, destinano prioritariamente le
risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali
interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in
essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1,
comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.
5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di
cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32 (Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10 dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, è incrementata, per l’anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai
pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti
fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre
2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata,
da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell’incremento di cui al
comma 1 tra le Sezioni del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili” e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i
criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e
agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente
avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l’eventuale dotazione
aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali
disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora
erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4,
dell’articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province
autonome. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro sono subordinate,
oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da
parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute
precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore
sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi
dell’articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti
dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell’anno 2013 al finanziamento del servizio
sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati
600 milioni di euro dell’incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo,
nonché dell’articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l’anno
2014.
Art. 33 (Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario)
1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei
comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l’anno 2014, ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla
data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura
semplificata prevista dall’articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione
fino all’importo massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare
all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalità di cui all’anzidetto articolo 258, nei limiti dell’anticipazione
erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.
2. L’anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in
base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i
dati forniti dall’Istat.
3. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del
Ministero dell’interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,, nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2014 a valere sulla dotazione
per l’anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.
4. L’importo attribuito è erogato all’ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione
dell’organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L’organo straordinario di
liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione
erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
5. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere
dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento
ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per
la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul
versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà
avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono
riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal
Ministero dell’Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la
Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali, relative ad anticipazioni di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non
erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell’anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall’articolo 13, comma 8 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, relativo alla medesima Sezione.
7. Il comma 17-sexies dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro
dell’interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 33 dell’8 febbraio 2013,
adottato in attuazione dell’articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.»
Art. 34 (Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)
1. Per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell’articolo 5 del Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto
dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, e allo scopo di
garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento
dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei
pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel
periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L’inserimento dei richiamati debiti nei piani dei
pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già
individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni
presentano istanza di accesso all’anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal
Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 35 (Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei
debiti sanitari)
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che tuttavia non hanno richiesto l’accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e
all’articolo 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2014
recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei
termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-
legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso
alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo
comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine
definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio
sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-
legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a
concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l’attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa
23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in
attuazione dell’articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un
altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per
acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a),
del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che tuttavia non hanno richiesto
l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-
legge n. 35 del 2013, e all’articolo 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e
9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a
dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a
decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.
Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il
Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a
presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
Art. 36 (Debiti dei Ministeri)
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero
dell’Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell’anno 2014. Lo somme
eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie,
maturati successivamente alla predetta data.
2. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo,
con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2014, destinato all’estinzione dei debiti dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.
Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
l’elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014,
si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di
apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della
neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate,
il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna
amministrazione.
Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte
corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per
prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e
certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 9, comma
3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia
dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia
dello Stato, sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di
cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da
parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro
trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato.
Ferma restando l’attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi
comporta a carico del dirigente responsabile l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione
inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o
ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli
e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Art. 38 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei
crediti tramite piattaforma elettronica)
1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono
essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a
favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest’ultimi alla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 11, comma 12-quinquies del decreto – legge
28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le
suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle
amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della
loro comunicazione.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 8 e 2-bis dell’articolo 9 del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Art. 39 (Crediti compensabili)
1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole “maturati al 31 dicembre 2012”.
Art. 40 (Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i
crediti certificati)
All’articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “31 dicembre 2012”, sono
sostituite dalle seguenti “30 settembre 2013”.
CAPO III
Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento)
1. A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle
pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di
superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o
previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo,
dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di
rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi
gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo
comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a
decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al
Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di
cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento
previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l’adozione da parte
degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il
raggiungimento dell’obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti
costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera
c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135.
Art. 42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1°
luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10
giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali
emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di
reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo
contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture
può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla
piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o
nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del
bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche,
interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e
ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Art. 43 (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)
1. L’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere
apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione ed a trasmetterli al Ministero dell’interno. Le certificazioni sono firmate dal
segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-
finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione
delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, previo parere
dell’Anci e dell’Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta
la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal
Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione
centrale della finanza locale del Ministero dell’interno e vengono resi disponibili per
l’inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell’esercizio finanziario 2014 e
degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell’interno entro il 31 maggio
dell’esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al
bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.”
Art. 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche
amministrazioni)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei
rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle
condizioni per l’erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al
beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le
condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre
dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività
ordinaria.
Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1.Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione
dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed
aventi come controparte il Ministero dell’economia e delle finanze, in base all’articolo 2,
commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all’articolo 2, comma 98, della
legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
conto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le
caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell’economia e delle finanze
può effettuare emissioni di titoli di Stato
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono
prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni
contratte nel corso dell’esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli
articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data
del 31dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare
superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali
in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato
negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte
dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1,
trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro –Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del
responsabile finanziario, l’indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i
requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al
comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli
stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell’economia e
delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle
singole regioni.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal
mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale
obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell’economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio
2014, si provvede all’individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla
ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell’economia e
delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il
tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo
concesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di
negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5,
tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero
dell’economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il
sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale
chiusura anticipata degli stessi. L’eventuale valore di mercato positivo incassato dalla
chiusura anticipata dei derivati è vincolato all’utilizzo da parte della regione per il
riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di
mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell’operazione di riacquisto,
a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del
derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un
mutuo, la somma dell’eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale
residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo
risultante alla fine dell’anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad
esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come
definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all’operazione.
15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo
scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla
chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo
conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di
ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l’ammortamento di
titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti,
inclusa l’attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle
pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
TITOLO IV
Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della
spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell’adeguamento
dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal
presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei
commi 2 e 3 .
2. Al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Per l’anno 2014 la proposta di Accordo di
cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.”.
3. Il comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal
seguente:
“526. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore
concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 440 milioni di euro per l’anno
2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo
di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a
statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di
concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province
autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza
dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni
ad esse direttamente applicabili ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province
autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti
dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell’incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire
con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all’anno
2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di
tale Intesa entro i predetti termini, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono
assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di
ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre
2012, n.228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi
determinati ai sensi del comma 6.
Art. 47 (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla
riduzione della spesa pubblica)
1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al
comma 2 e all’articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al
comma 92 dell’articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l’anno 2014 e pari a 576,7
milioni di euro per l’anno 2015 e 585,7milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i
risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con
decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l’anno
2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 8, relativi alla riduzione della spesa
per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro
per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici
SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell’ultimo anno
hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a
90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la
riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la
riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura
corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che
nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al
valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione
di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al
periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo
incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero
dell’interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014,
ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di
revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno
precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento
rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei
pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti
di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B, sostenuti nell’anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale
di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si
applica l’incremento del 10 per cento.
b) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 15, relativi alla riduzione della spesa
per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l’anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture
di ciascuna provincia e citta’ metropolitana comunicato annualmente al Ministero
dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa
per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al
Ministero dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia
e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l’anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni
successivi, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ ANCI e dall’UPI e recepiti con il decreto
del Ministro dell’interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse
all’articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei
debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di
luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate,
attraverso la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province
e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a
quelli derivanti dall’applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell’articolo 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città
metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di
cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e 563,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale,
come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per
ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il
termine del 30 giugno, per l’anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base
dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 8, relativi alla riduzione della spesa
per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro
per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici
SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell’ultimo anno
hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a
90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la
riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la
riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura
corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che
nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al
valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione
di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al
periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo
incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero
dell’interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014,
ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di
revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno
precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento
rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei
pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti
di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B sostenuti nell’anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale
di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si
applica l’incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 15, relativi alla riduzione della spesa
per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l’anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture
possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell’interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 14 relativi alla riduzione della spesa
per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l’anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al
Ministero dell’interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune,
a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
entro il 15 giugno, per l’anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell’istruttoria condotta dall’ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell’interno di cui al
comma 9; con riferimento alle misure connesse all’articolo 8, le predette modifiche
possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui
al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia
delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni
interessati all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del comma 9.
13. L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di
cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 48 (Edilizia scolastica)
1. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il
seguente:
“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di
edilizia scolastica. L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo
dell’esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare entro il 15 giugno 2014.”.
2. Per le finalità e gli interventi di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna, nell’ambito della programmazione
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino
all’importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell’utilizzo delle risorse
assegnate nell’ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle
assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche
per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e
assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e
coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per
territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le
modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori ai
sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca,
utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del
2013.
Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica,
di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, d’intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento
della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di
cui all’articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della
verifica della permanenza dei presupposti indicati all’articolo 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, è quantificato per ciascun Ministero l’ammontare delle somme iscritte nel conto
dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro
versamento all’entrata ed all’istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto
capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti
fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non
superiore al 50 per cento dell’ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La
restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi
individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture
contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni
interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente
entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla
successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei
fondi di cui alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto
sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione
dei rapporti di debito con la tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni,
alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo
vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli
anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono
iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai
residui eliminati.
Art. 50 (Disposizioni finanziarie)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di
cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per
l’anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato
nell’allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di
adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le
amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni
diverse, nell’ambito degli stanziamenti per l’acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto
dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma
sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti
dall’applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli
articoli14, 15 e 16 del presente decreto.
2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle
risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità
e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell’ambito degli
stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 – consumi intermedi e della
categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte
delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese
predeterminate per legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione
della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c),
dell’articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da
effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario
nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall’anno 2014 su base annua, in misura
pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli
enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi
anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la
riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale
riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e
organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le
spese soggette ai limiti di cui all’articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all’articolo 1, comma 141, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di
contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con
l’attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli
enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i
risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la
riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l’esclusione delle
spese di personale.
5. All’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “pari al 12 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 15 per cento”.
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall’articolo 1, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato
“Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori
dipendenti”, con una dotazione di 1.940 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare e di fabbisogno e di 2.700 milioni di euro in termini di indebitamento netto per
l’anno 2015, di 4.700 milioni di euro per l’anno 2016, di 4.176,3 milioni di euro per l’anno
2017 e di 2.031,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli
interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014
approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per
un importo fino a 40.000 milioni di euro per l’anno 2014. Tali somme concorrono alla
rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito
dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente
decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è
effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.
9. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal
seguente:
“Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, comma 6 e 7, 27,
comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad
esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 11, pari a 6.563,2 milioni di euro
per l’anno 2014, a 6.194,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 7.082,8 milioni di euro per
l’anno 2016, a 6.255,3 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4.110,5 a decorrere dall’anno
2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l’anno 2014, a 6.244,8 milioni di
euro per l’anno 2015, a 6.277,3 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4.180,2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori
spese derivanti dal presente provvedimento.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.ù

Art. 51 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

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